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Chiarimento Agenzia Entrate sulla “Riforma dello sport”

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 fornisce attesi chiarimenti operativi e interpretativi sulla Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021).

All’interno della circolare vengono affrontati sette problematiche che impattano direttamente sulla gestione fiscale di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD), lavoratori e volontari.

1. Statuti delle SSD e Regime Agevolato (IRES e IVA)

Con la riforma le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperativa hanno la facoltà, per diritto sportivo, di prevedere una “lucratività attenuata” (ossia distribuire parzialmente gli utili sotto il 50% o rimborsare il capitale ai soci).

L’Agenzia delle Entrate specifica che se una SSD esercita questa facoltà e inserisce il lucro attenuato nello statuto, perde il diritto alle agevolazioni fiscali più importanti (la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati ex art. 148, comma 3 del TUIR e art. 4 del DPR 633/72). Per mantenere i benefici fiscali, lo statuto deve prevedere il divieto assoluto di ripartizione degli utili.

2. Rimborsi Spese Forfetari ai Volontari Sportivi

I volontari possono percepire rimborsi spese forfetari fino a un massimo di 400 € mensili per attività legate a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario, ma vanno computati nel calcolo della soglia di franchigia fiscale dei 15.000 € annui prevista per il lavoro sportivo. Se il totale tra compensi da lavoro sportivo e rimborsi forfetari supera i 15.000 €, l’eccedenza concorre interamente alla formazione del reddito imponibile del percipiente.

3. Soglia di Esenzione di 15.000 € per il Lavoro Sportivo

La Riforma prevede che i compensi da lavoro sportivo dilettantistico non concorrano a formare il reddito fino a 15.000 € all’anno; questa agevolazione è legata alla natura oggettiva dell’attività svolta. Pertanto, l’esenzione si applica a qualsiasi veste contrattuale, incluso espressamente il lavoro sportivo subordinato (dipendente), oltre alle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) e al lavoro autonomo.

4. Esclusione dalla Base Imponibile IRAP

I compensi erogati nell’area del dilettantismo ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) non concorrono alla base imponibile IRAP fino alla soglia di 85.000 € annui; l’esenzione dall’IRAP non è limitata però ai soli collaboratori sul campo (atleti, allenatori), ma ha carattere generale e quindi è applicabile anche ai compensi erogati per le collaborazioni amministrativo-gestionali.

5. Prestazioni Sportive Esenti IVA: Dispensa dagli Adempimenti

Il D.L. n. 75/2023 (art. 36-bis) ha introdotto l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da organismi senza scopo di lucro; per tali attività didattiche e formative esenti, le ASD e le SSD possono avvalersi legittimamente della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del DPR n. 633/72.

6. Cessione del Contratto dell’Atleta (Cartellino)

Spesso le ASD o SSD cedono il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta a società professionistiche dietro corrispettivo; questa operazione non può usufruire dell’esenzione IVA. La cessione del cartellino attiene a un aspetto economico-finanziario e il beneficiario effettivo è la società acquirente, non l’atleta.

L’operazione costituisce quindi una prestazione di servizi ordinaria e va regolarmente assoggettata a IVA.

7. Raccolte Fondi e Attività Commerciali Connesse (Regime Legge 398/1991)

L’art. 25 della Legge n. 133/99 prevede la detassazione dei proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o da raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all’anno e per un massimo di 51.645,69 €). Con la circolare l’Agenzia conferma che le recenti modifiche normative hanno semplicemente adeguato la platea soggettiva alla nuova riforma, estendendo formalmente il beneficio alle SSD istituite ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021. Restano del tutto invariati i limiti numerici ed economici dei due eventi all’anno.

Questo articolo è stato redatto con il supporto di tecnologie di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione e la stesura della bozza. Tuttavia, ogni informazione, dato normativo e interpretazione è stata interamente verificata, integrata e validata da un professionista umano per garantirne l’accuratezza e l’aggiornamento

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