/blog

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI IN SCADENZA IL 30.09.2026

L’assegnazione agevolata dei beni ai soci è stata nuovamente riaperta dalla Legge di Bilancio 2026, che ha esteso il regime temporaneo già previsto per il 2025, fissando il termine ultimo delle operazioni al 30 settembre 2026[1]. Questo consente alle società di “far uscire” beni immobili e mobili registrati dal perimetro d’impresa con un’imposizione sostitutiva ridotta rispetto al regime ordinario.

La disciplina per il 2026 è contenuta nella Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 35‑40, che ripropone il regime di assegnazione/cessione agevolata e trasformazione agevolata in società semplice già previsto dalle precedenti leggi di bilancio; le operazioni agevolate devono essere perfezionate entro il 30 settembre 2026; l’imposta sostitutiva è versata in due rate (60% + 40%) entro il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.

Possono fruire del regime le seguenti società commerciali:

  • società in nome collettivo (S.n.c.)
  • società in accomandita semplice (S.a.s.)
  • società a responsabilità limitata (S.r.l.)
  • società per azioni (S.p.A.)
  • società in accomandita per azioni (S.a.p.A.).

Rientrano nella disciplina anche le ipotesi di trasformazione agevolata in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili e/o mobili registrati agevolabili.

Un requisito centrale è legato alla qualifica dei soci: la norma richiede che i soci risultino iscritti nel libro soci (ove previsto) alla data del 30 settembre 2025, oppure entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Questo requisito mira a evitare operazioni meramente strumentali in prossimità dell’agevolazione.

Rientrano nel perimetro dell’assegnazione/cessione agevolata:

  • Beni immobili diversi da quelli strumentali per natura ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR (quindi tipicamente immobili patrimoniali, abitativi o commerciali non strumentali “per natura” o non utilizzati direttamente nell’attività)
  • Beni mobili iscritti in pubblici registri (ad esempio autoveicoli, imbarcazioni), non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Sono invece esclusi gli immobili strumentali per natura (categorie catastali specifiche ex art. 43, comma 2, TUIR) e i beni mobili registrati che costituiscono effettivi beni strumentali dell’attività.

L’agevolazione si sostanzia nell’applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF/IRES e IRAP sulle plusvalenze emergenti in luogo della tassazione ordinaria.

In particolare:

  • Base imponibile: differenza tra il valore normale del bene assegnato/ceduto (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti alla data della trasformazione) e il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo alla società.
  • Aliquota ordinaria sostitutiva: 8%.
  • Aliquota maggiorata per società non operative: 10,5%, se la società è risultata “di comodo” in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.
  • Riserve in sospensione d’imposta: quelle annullate per effetto dell’assegnazione o trasformazione sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.

Per gli immobili, è ammessa – come nei precedenti regimi – la possibilità di determinare il valore normale in base a criteri catastali (rendita moltiplicata per coefficienti) in deroga all’art. 9 TUIR, opzione rilevante per contenere l’emersione di plusvalenze.

Le minusvalenze che dovessero scaturire dall’assegnazione di beni diversi da quelli-merce non possono ridurre la base imponibile della sostitutiva (non si va sotto zero) e non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Per le operazioni disciplinate dalla Legge di Bilancio 2026, i termini di versamento sono così strutturati:

  • 60% dell’imposta sostitutiva: entro il 30 settembre 2026
  • 40% residuo: entro il 30 novembre 2026.

Operativamente, l’agevolazione si perfeziona sia con l’atto di assegnazione/trasformazione, sia con l’indicazione dei relativi dati nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi, con specifiche sezioni dedicate alle imposte sostitutive dovute per assegnazione e trasformazione agevolata.

Eventuali irregolarità nei versamenti non comportano la decadenza dal regime, ma determinano l’iscrizione a ruolo delle maggiori somme dovute, con applicazione delle ordinarie sanzioni e interessi.

Sul piano della società assegnante o trasformanda, le principali conseguenze fiscali sono:

  • tassazione della plusvalenza (se positiva) con imposta sostitutiva anziché con il regime ordinario IRES/IRPEF e IRAP;
  • emersione e tassazione separata delle riserve in sospensione d’imposta utilizzate o annullate (imposta sostitutiva al 13%);
  • irrilevanza fiscale delle minusvalenze su beni diversi dai beni-merce (non deducibili e non compensabili ai fini della sostitutiva).

In molti casi, l’effetto congiunto può risultare significativamente meno oneroso rispetto alla combinazione ordinaria tra imposte dirette, IRAP e, a valle, possibile plusvalenza in capo al socio in caso di successiva distribuzione o liquidazione.

Sul piano dei soci, la disciplina agevolata mira a concentrare il prelievo in capo alla società mediante l’imposta sostitutiva, riducendo o sterilizzando, entro certi limiti, la successiva tassazione in capo al socio rispetto a scenari di dismissione ordinaria o liquidazione. La normativa, in continuità con i precedenti regimi, si coordina con le regole generali sulla tassazione dei dividendi, dei redditi diversi e delle partecipazioni qualificate o meno, nonché con il regime civilistico di riduzione del capitale, distribuzione di riserve e tutela del patrimonio sociale.

Operazioni di assegnazione o trasformazione agevolata richiedono inoltre un’accurata verifica dei profili civilistici: delibere assembleari, tutela dei creditori (artt. 2482 e seguenti c.c. in caso di riduzione del capitale), eventuale esigenza di perizia sui valori e adeguata informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Questo articolo è stato redatto con il supporto di tecnologie di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione e la stesura della bozza. Tuttavia, ogni informazione, dato normativo e interpretazione è stata interamente verificata, integrata e validata da un professionista umano per garantirne l’accuratezza e l’aggiornamento

GBC Consulting srl
Panoramica privacy

Questo sito utilizza i Cookies per fornirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Le informazioni sui Cookie sono memorizzate nel tuo browser e ci aiutano a capire quali contenuti o sezioni del sito sono ritenute più interessanti oltre a permetterci di personalizzarli e adattarli alle preferenze di ogni visitatore.

Puoi visitare la nostra Privacy Policy cliccando qui.